Giudice di pace del Circolo della Navegna
Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000.-- franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sull'esecuzione e fallimento (LEF) e può sottoporre alle parti una proposta di giudizio. Decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l’opposizione. Nei reati perseguibili a querela di parte, il giudice di pace può effettuare il tentativo di conciliazione su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti.
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